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AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA RELATIVO AI PRODOTTI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO, E PARTICOLARMENTE DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI ORGANIZZATI.

Ente: Fondazione Teatro Regio di Torino
Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA RELATIVO AI PRODOTTI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO, E PARTICOLARMENTE DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI ORGANIZZATI.
Tipo di fornitura:
  • Servizi
Tipologia di gara: Indagine di mercato con CIG
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 205.745,30 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 205.545,30 €
Oneri: 200,00 €
CIG: BB52C521F0
Stato: Scaduta
Centro di costo: Direzione Marketing
Data pubblicazione : 20 aprile 2026 12:20:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 30 aprile 2026 14:00:00
Data scadenza: 06 maggio 2026 18:00:00
Documentazione gara:
Documentazione richiesta:
Riepilogo informazioni: AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA RELATIVO AI PRODOTTI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO, E PARTICOLARMENTE DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI ORGANIZZATI.

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA RELATIVO AI PRODOTTI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO, E PARTICOLARMENTE DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI ORGANIZZATI.

Pubblicazioni

Elenco chiarimenti

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA RELATIVO AI PRODOTTI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO, E PARTICOLARMENTE DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI ORGANIZZATI.

Chiarimento n. 1

Domanda:

Gentilissimi, si chiede conferma se la modalità di partecipazione (ad esempio, singolo operatore economico oppure in ATI costituenda) indicata nella manifestazione di interesse debba necessariamente corrispondere a quella che sarà effettivamente utilizzata nella successiva procedura negoziata. A titolo esemplificativo: un’azienda che ha espresso interesse in qualità di operatore singolo, se successivamente invitata, può presentarsi in ATI costituenda con un’altra impresa che non ha partecipato alla manifestazione di interesse? In caso affermativo, l’impresa invitata può assumere liberamente qualsiasi ruolo nell’ambito del costituendo raggruppamento (ad esempio, capogruppo o mandante - in caso di capogruppo anche con percentuale di partecipazione ATI inferiore alla mandante?), oppure sussistono specifici vincoli?

Risposta:

Si richiama la disciplina prevista all’art. 68 del D.lgs. 36/2023 per i Raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici. In particolare per riscontrare il quesito posto si precisa che, ai sensi del comma 19 del menzionato art. 68, in caso di procedure negoziate l‘operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Si precisa altresì che, ai sensi del comma 11 del richiamato art. 68, l’operatore economico qualora si presenti in forma di RTI dovrà comunque possedere complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Supporto al Rup Il Direttore marketing e fundraising Dott. Marcello Ronchei Responsabile Unico del Progetto Dott. Mathieu Jouvin

Chiarimento n. 2

Domanda:

La scrivente società è con la presente a formulare la seguente richiesta di chiarimento. In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale indicato nell’avviso prot. 131 (Il concorrente deve aver eseguito negli ultim dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell`Avviso presso enti pubblici o privati contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo complessivo almeno pari a quello di gara (€ 205.745,30), in caso di partecipazione in RTI costituendo si chiede conferma che il suddetto requisito si consideri soddisfatto dal possesso da parte della sola impresa capogruppo mandataria. In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta:

Si richiama la disciplina prevista all’art. 68 del D.lgs. 36/2023 per i Raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici. In particolare per riscontrare il quesito posto si precisa che, ai sensi del comma 11 del richiamato art. 68, l’operatore economico qualora si presenti in forma di RTI dovrà comunque possedere complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato art. 68. Supporto al Rup Il Direttore marketing e fundraising Dott. Marcello Ronchei Responsabile Unico del Progetto Dott. Mathieu Jouvin

Chiarimento n. 3

Domanda:

La scrivente società è con la presente a formulare la seguente richiesta di chiarimento. In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale (“Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell`Avviso presso enti pubblici o privati contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo complessivo almeno pari a quello di gara (€ 205.745,30), si chiede conferma che il requisito sia da considerare assolto dal possesso di servizi di biglietteria, cassa, custodia e accoglienza svolti presso siti museali. In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta:

Si richiama testualmente quanto previsto in avviso pubblico: “Requisiti di capacità tecnica e professionale - Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso presso enti pubblici o privati contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo complessivo almeno pari a quello di gara (€ 205.745,30) Si precisa che per “servizi analoghi” si intendono i servizi paragonabili a quelli oggetto della presente procedura, svolti nell’ambito di spettacoli teatrali di Fondazioni Lirico Sinfoniche o istituzioni/enti lirici esteri assimilabili per numero di ingressi e capacità della sala (circa 1.600 posti a sedere).” Pertanto, ai sensi di quanto stabilito in avviso i “servizi analoghi” sono i servizi paragonabili a quelli oggetto della presente procedura (pertanto non si ritengono inclusi servizi di custodia e accoglienza) e tali servizi devono altresì essere svolti nell’ambito di spettacoli teatrali di Fondazioni Lirico Sinfoniche o istituzioni/enti lirici esteri assimilabili per numero di ingressi e capacità della sala (circa 1.600 posti a sedere). Ne consegue che, a riscontro di quanto da voi indicato, il requisito non può essere considerato assolto tramite il “possesso di servizi di biglietteria, cassa, custodia e accoglienza svolti presso siti museali”. Supporto al Rup Il Direttore marketing e fundraising Dott. Marcello Ronchei Responsabile Unico del Progetto Dott. Mathieu Jouvin

Chiarimento n. 4

Domanda:

Gentilissimi, si ringrazia per il riscontro. Si chiede conferma che, fermo restando il possesso dei requisiti nel complesso, due Operatori Economici invitati individualmente alla negoziata possano presentare offerta congiunta in ATI costituenda (va da sé che uno dei due Operatori Economici si presenterà come mandatario e l`altro come mandante). In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.

Risposta:

Si richiamano tutti i precedenti riscontri ai quesiti posti in merito ai Raggruppamenti temporanei di operatori economici, nonché la disciplina prevista all’art. 68 del D.lgs. 36/2023 per i Raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici. Si conferma che due operatori economici invitati individualmente a una procedura negoziata possono presentare un`offerta congiunta in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel quale uno dei due operatori assumerà il ruolo di mandatario (capogruppo) e l’altro quello di mandante, in conformità con le norme vigenti (art. 68 del D.Lgs. 36/2023). Si precisa che in ogni caso è importante che venga rispettato quanto prescritto all’art. 68 comma 19, D.Lgs. 36/2023 secondo cui l‘operatore economico invitato individualmente può presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti (e non eventualmente quale mandante con altro soggetto non invitato che si qualifichi come mandatario). Pertanto, in qualità di mandante dovrà (anche se invitato direttamente) presentare offerta congiunta con altro soggetto invitato che si qualifichi come mandatario. Supporto al Rup Il Direttore marketing e fundraising Dott. Marcello Ronchei Responsabile Unico del Progetto Dott. Mathieu Jouvin

Chiarimento n. 5

Domanda:

Con riferimento alla procedura, si formulano le seguenti richieste di chiarimento. 1. Si richiede di indicare per gli ultimi tre anni ovvero 2023, 2024 e 2025, il numero di biglietti, abbonamenti e carnet venduti con indicazione di dettaglio del canale di vendita ovvero: Biglietteria Teatro, Sito Fondazione, Call Center Aggiudicatario, Punti vendita Aggiudicatario, Sito Aggiudicatario. 2. Premesso che • l’importo a base di gara risulta costituito in larga misura dal costo della manodopera, stimato in € 196.600,00 su un importo complessivo di € 205.745,30, corrispondente a un monte ore presunto di circa 5.000 ore annue; • il sistema di biglietteria costituisce un elemento essenziale del servizio ma, allo stato, non risulta scorporato o valorizzato economicamente in modo distinto rispetto alla componente di servizio; • i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso • il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, demandando alla successiva lettera d’invito la definizione dei criteri di valutazione; si chiede cortesemente di chiarire: a. se il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario debba riferirsi esclusivamente alla differenza tra l’importo dei servizi a base di gara ed il costo della manodopera scorporato (ovvero a € 8.945,3) o all’intero importo dei servizi (ovvero a € 205.545,30) b. di dare indicazioni precise rispetto all’ammissibilità, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, del ricorso al subappalto per il servizio di personale di biglietteria 3. Si chiede conferma della possibilità per un operatore che ha inizialmente manifestato interesse alla partecipazione in forma singola di partecipare successivamente in RTI 4. Si chiede conferma della possibilità per un operatore che ha inizialmente manifestato interesse alla partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI/ATI) alternativamente di partecipare successivamente a. modificando i componenti del RTI indicati nella fase di manifestazione di interesse o in alternativa b. in forma singola 5. Si chiede conferma che l’affidatario abbia piena autonomia nell’applicare le commissioni aggiuntive di servizio a carico del cliente finale, purché queste siano comprese nella misura massima predeterminata dalla Fondazione.

Risposta:

Si fornisce riscontro puntualmente: Con riferimento al punto n. 1) Il Teatro Regio di Torino negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di forte rilancio artistico e programmatico che, accompagnato da una strategia commerciale efficace, ha avvicinato quote crescenti di pubblico di tutte le età, aumentato il numero di abbonati e garantito un elevato tasso di riempimento delle sale anche sui titoli più ricercati del repertorio; con l’obiettivo di fornire gli elementi più funzionali ad una adeguata valutazione dell’opportunità si ritiene utile rispondere al quesito allegando il VALORE STIMATO STABILIZZATO di biglietti, abbonamenti e carnet per gli esercizi oggetto di indagine con indicazione di dettaglio del canale di vendita: il dato storico risulta meno rappresentativo. (vedasi tabella in chiarimento pubblicato) Con riferimento al punto n. 2) lett. a): precisiamo che nel rispetto della vigente normativa appalti, richiamata in avviso pubblico, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso - qualora il costo della manodopera indicato dall’operatore economico in Offerta economica risulti inferiore rispetto all’importo calcolato dalla Fondazione Teatro Regio – la Stazione Appaltante procederà a verificare la congruità del relativo costo indicato dall’offerente. lett. b): Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente art. 119 del D.lgs. 36/2023. A riscontro della Vostra richiesta di chiarimento si richiama in particolare quanto previsto testualmente al 1° comma, terzo periodo, dello stesso articolo in termini di ammissibilità: “È altresì nullo l‘accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”. Con riferimento ai punti n. 3) e n. 4) Si richiamano tutti i precedenti riscontri ai quesiti posti in merito ai Raggruppamenti temporanei di operatori economici, nonché la disciplina prevista all’art. 68 del D.lgs. 36/2023 per i Raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici. In particolare, si precisa che, ai sensi del comma 19 del menzionato art. 68, in caso di procedure negoziate l‘operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Si precisa altresì che, ai sensi del comma 11 del richiamato art. 68, l’operatore economico qualora si presenti in forma di RTI dovrà comunque possedere complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si conferma che due operatori economici invitati individualmente a una procedura negoziata possono presentare un`offerta congiunta in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel quale uno dei due operatori assumerà il ruolo di mandatario (capogruppo) e l’altro quello di mandante, in conformità con le norme vigenti (art. 68 del D.Lgs. 36/2023). Si precisa che in ogni caso è importante che venga rispettato quanto prescritto all’art. 68 comma 19, D.Lgs. 36/2023 secondo cui l‘operatore economico invitato individualmente può presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti (e non eventualmente quale mandante con altro soggetto non invitato che si qualifichi come mandatario). Pertanto, in qualità di mandante dovrà (anche se invitato direttamente) presentare offerta congiunta con altro soggetto invitato che si qualifichi come mandatario. Con riferimento al punto n. 5): Si conferma tale autonomia nei termini indicati in avviso, secondo cui l’affidatario avrà la possibilità di esporre commissioni aggiuntive di servizio di vendita (incluse commissioni di acquiring) a carico del cliente finale. Tali commissioni sono soggette ad un valore fisso lordo percentuale, applicato al prezzo del biglietto. Le commissioni sono state predeterminate dalla Fondazione in una misura massima percentuale non superiore ai valori riportati nella tabella indicata in avviso, ripartiti nei diversi canali di vendita. Supporto al Rup Il Direttore marketing e fundraising Dott. Marcello Ronchei Responsabile Unico del Progetto Dott. Mathieu Jouvin

Chiarimento n. 6

Domanda:

Gentilissimi, si richiede cortesemente di confermare se la modalità di partecipazione indicata in sede di manifestazione di interesse (operatore economico singolo ovvero RTI costituendo) debba necessariamente coincidere con quella che sarà adottata nella successiva procedura negoziata. In particolare, si chiede se sia ammissibile che due operatori economici, che in fase di manifestazione di interesse abbiano dichiarato la partecipazione in forma singola, possano successivamente, una volta ricevuto l’invito, costituirsi in RTI al fine di partecipare alla procedura negoziata.

Risposta:

Si richiamano tutti i precedenti riscontri ai quesiti posti in merito ai Raggruppamenti temporanei di operatori economici, nonché la disciplina prevista all’art. 68 del D.lgs. 36/2023 per i Raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici. In particolare, si precisa che, ai sensi del comma 19 del menzionato art. 68, in caso di procedure negoziate l‘operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Si precisa altresì che, ai sensi del comma 11 del richiamato art. 68, l’operatore economico qualora si presenti in forma di RTI dovrà comunque possedere complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si conferma che due operatori economici invitati individualmente a una procedura negoziata possono presentare un`offerta congiunta in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel quale uno dei due operatori assumerà il ruolo di mandatario (capogruppo) e l’altro quello di mandante, in conformità con le norme vigenti (art. 68 del D.Lgs. 36/2023). Si precisa che in ogni caso è importante che venga rispettato quanto prescritto all’art. 68 comma 19, D.Lgs. 36/2023 secondo cui l‘operatore economico invitato individualmente può presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti (e non eventualmente quale mandante con altro soggetto non invitato che si qualifichi come mandatario). Pertanto, in qualità di mandante dovrà (anche se invitato direttamente) presentare offerta congiunta con altro soggetto invitato che si qualifichi come mandatario. Supporto al Rup Il Direttore marketing e fundraising Dott. Marcello Ronchei Responsabile Unico del Progetto Dott. Mathieu Jouvin